Art. 1.
(Delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti).

      1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscano un sistema di protezione sociale e cura per le persone non autosufficienti sulla base dei princìpi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata, di sostegno alla scelta della persona non autosufficiente di rimanere nel proprio domicilio, nonché di coinvolgimento delle comunità locali e della società civile nella definizione, attuazione e valutazione degli interventi. I decreti legislativi assicurano che le finalità della presente legge siano conseguite in armonia con i princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione della condizione di non autosufficienza attraverso:

              1) la definizione della condizione di non autosufficienza con riferimento alla perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità

 

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di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone;

              2) l'articolazione della condizione di non autosufficienza in diversi livelli di gravità in rapporto all'entità e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona non è in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell'autonomia cognitiva e della mobilità e alla complessità, intensità e durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia e a promuovere e sostenere la piena espressione delle capacità della persona non autosufficiente;

              3) l'accertamento della condizione di non autosufficienza attraverso strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona, uniformi su tutto il territorio nazionale, rispondenti alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e ispirati ai princìpi generali della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), tenuto conto della facilità di gestione e delle modalità di accertamento già sperimentate nei diversi ambiti regionali. L'accertamento è effettuato da unità di valutazione multidisciplinari in cui è assicurata la partecipazione, tra gli altri, del medico di medicina generale della persona non autosufficiente, di personale sanitario dell'area infermieristica e riabilitativa e delle figure professionali socio-assistenziali dei comuni. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente numero le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità delle medesime amministrazioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

          b) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alle persone non autosufficienti,

 

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con l'obiettivo di favorire la loro permanenza nel proprio domicilio o all'interno del proprio nucleo familiare, mediante:

              1) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso che garantiscano l'accoglienza e l'informazione sulle opportunità e sulle tipologie di assistenza disponibili, anche in funzione della prevenzione dell'aggravamento della condizione di non autosufficienza, e che agevolino e semplifichino l'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, incluso il percorso di ricovero o dimissione dall'ospedale ovvero da strutture residenziali, anche qualora il ricovero si renda necessario per ragioni di temporaneo sollievo dei familiari o dei conviventi;

              2) la definizione delle modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso la formulazione di un piano personalizzato di assistenza che individui le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sanitarie a cui la persona ha diritto in base ai bisogni accertati, assicurando la partecipazione dell'assistito e dei suoi familiari o conviventi alla definizione del piano, nonché dei soggetti del Terzo settore coinvolti nell'attuazione del piano, e favorendo il mantenimento e il recupero di condizioni di autonomia anche attraverso l'uso di ausili e di nuove tecnologie;

              3) la previsione che per le persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il piano personalizzato di cui al numero 2) della presente lettera sia predisposto, in conformità all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare la loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, e la previsione che per le persone anziane non autosufficienti il piano sia volto, in conformità all'articolo 15 della citata legge n. 328 del 2000, a sostenere e a favorire la loro autonomia e la loro permanenza nell'ambiente familiare;

 

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              4) la previsione, previa ricognizione delle risorse destinate a tali fini dalle regioni, dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale per quanto riguarda le componenti sociale e socio-sanitaria della spesa, in via aggiuntiva rispetto alle risorse di cui alla lettera c), numero 4), che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto, trascorsi i quali il decreto è emanato anche in assenza del parere, nonché sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore, siano contestualmente determinate:

                  4.1) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire la loro autonomia e la loro permanenza nel proprio domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volte a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

                  4.2) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base all'intensità, complessità e durata dell'assistenza;

                  4.3) i costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli relativi

 

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alla componente sociale posti a carico del comune, con l'eventuale compartecipazione dell'assistito ai sensi della lettera d), per ciascuna tipologia di prestazione, ad esclusione di quelle ad elevata integrazione sanitaria, comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e interamente a carico del Servizio sanitario nazionale;

              5) la definizione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, in relazione alla complessità, intensità e durata dell'assistenza, al livello di non autosufficienza accertato ai sensi della lettera a) e alle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza dell'assistito, nonché di standard quantitativi dell'offerta di servizi in relazione alle caratteristiche della popolazione e del territorio;

              6) il recepimento e l'integrazione degli standard di cui al numero 5) nei criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi e delle strutture concernenti il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, nonché nella definizione dei profili professionali delle figure professionali sociali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

              7) l'individuazione di idonee modalità di compensazione tra regioni e autonomie locali dei costi sostenuti per l'assistenza semi-residenziale e residenziale nell'ipotesi di beneficiari non residenti nel territorio di erogazione della prestazione, nonché per l'assistenza domiciliare, semi-residenziale e residenziale nel caso di cambio di residenza anagrafica;

          c) definizione delle modalità di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della cornice finanziaria

 

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indicata dalla lettera b), numero 4), del presente comma, attraverso:

              1) la predisposizione di un piano biennale per gli anni 2008 e 2009 per la protezione sociale delle persone non autosufficienti, che individui una progressione graduale, nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con riferimento ai livelli di cui alla lettera b), numeri 1), 2), 4) e 4.1), da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto, trascorsi i quali il decreto è emanato anche in assenza del parere, nonché sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore;

              2) la previsione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, di criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria definite dal piano personalizzato di cui alla lettera b), numero 2), tenuto conto della gravità della condizione di non autosufficienza, del tipo di patologia o disabilità e delle condizioni economiche definite ai sensi della lettera d);

              3) la previsione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali e per le sole prestazioni residenziali non rivolte a persone in condizione di non autosufficienza particolarmente grave, da definire con le modalità di cui alla lettera a), che nella determinazione dei criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni, di cui alla lettera

 

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d), possano rilevare le condizioni economiche del coniuge e dei soli parenti in linea retta di primo grado, entro limiti definiti rispetto al loro reddito, ai loro carichi familiari e alla quota di compartecipazione richiesta;

              4) la previsione che il FNA sia ripartito, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base di indicatori che tengano conto della distribuzione regionale delle persone in condizione di non autosufficienza accertata ai sensi della lettera a), integrati da indicatori demografici e socio-economici su base territoriale, con l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il sistema informativo di cui alla lettera e), numero 1);

              5) l'individuazione, limitatamente alla fase di graduale raggiungimento dei livelli essenziali, di quote destinate a garantire un'offerta di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle diverse situazioni regionali e di quote destinate al raggiungimento di obiettivi specifici da parte di ciascuna regione e provincia autonoma nell'ambito dei livelli essenziali di cui alla lettera b);

              6) la previsione che il piano biennale sia definito in coerenza con misure volte a favorire l'assunzione da parte delle persone non autosufficienti o dei loro familiari di addetti all'assistenza personale o familiare stabilite nell'ambito delle politiche coordinate dalla cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

              7) la previsione che le risorse del FNA siano finalizzate alla copertura dei costi della componente sociale delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti e siano aggiuntive rispetto alle risorse finalizzate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, incluse le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, nonché alle risorse iscritte nei bilanci di competenza dell'esercizio finanziario 2007 già destinate da parte

 

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delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. In particolare, sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore eventualmente già riconosciuti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali;

              8) la promozione di forme di accompagnamento, supporto e partenariato, in relazione alle specifiche situazioni regionali, finalizzate al raggiungimento di una maggiore uniformità nel sistema di protezione sociale e cura per le persone non autosufficienti;

              9) il recupero delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato ai sensi della lettera e), risultino non utilizzate; il recupero è disposto anche quando sia accertata una riduzione dell'ammontare di risorse proprie regionali e delle province autonome destinate ai servizi per la non autosufficienza;

          d) definizione dei princìpi e delle modalità sulla cui base può essere richiesta agli assistiti la compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), numero 4), in coerenza con la cornice finanziaria ivi prevista, mediante:

              1) l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

              2) con riferimento alla componente sociale delle prestazioni per le persone non autosufficienti, la revisione delle modalità di calcolo dell'ISEE relativamente alle componenti economiche con evidenziazione della situazione economica della sola persona assistita;

              3) la previsione di una soglia di ISEE al di sotto della quale non può essere richiesta alcuna compartecipazione al costo delle prestazioni e di una soglia al di

 

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sotto della quale la compartecipazione non può essere pari all'intero costo della prestazione, fatte salve le soglie più elevate definite a livello regionale e locale;

              4) l'individuazione di modalità con cui, nei casi di valori dell'ISEE inferiori alle soglie di cui al numero 3), possano rilevare nella compartecipazione al costo della componente sociale delle prestazioni anche le condizioni economiche delle persone beneficiarie di donazione da parte della persona assistita nei cinque anni antecedenti l'accertamento della condizione di non autosufficienza, entro limiti definiti rispetto al valore della donazione stessa;

              5) la previsione che l'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sia modificato in coerenza con i criteri di identificazione delle persone tenute a partecipare, direttamente o indirettamente, al costo della componente sociale delle prestazioni ai sensi della lettera c), numero 3), e della presente lettera, numeri 2), 3) e 4), del presente comma;

              6) il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE anche attraverso le misure di cui alla lettera e);

          e) definizione di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi sociali e socio-sanitari in favore delle persone non autosufficienti attraverso:

              1) la predisposizione di un sistema informativo sugli interventi di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (SINA), che rilevi le persone prese in carico dal sistema, nonché l'offerta e i costi dei servizi, inclusi i punti unici di accesso di cui alla lettera b), numero 1), del presente comma, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 71, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con riferimento agli interventi

 

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previsti nel piano biennale di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;

              2) le modalità di integrazione tra il SINA e il sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

              3) le modalità di integrazione del SINA con il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con il Nuovo sistema informativo sanitario, nell'ambito del quadro tecnico-normativo del sistema pubblico di connettività previsto dagli articoli 72 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

              4) la previsione che gli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione degli interventi collegato al piano biennale, sulla base delle risultanze del SINA, siano illustrati mediante la presentazione di una relazione al Parlamento alla fine del biennio;

              5) l'individuazione di modalità di valutazione della progettazione e dell'attuazione dei servizi previsti dalla presente legge a livello nazionale e regionale, con articolazione a livello locale, anche con riferimento all'efficacia degli standard di cui alla lettera b), numero 5), delle cui conclusioni dia conto la relazione di cui al numero 4) della presente lettera;

              6) la previsione che ad ogni articolazione territoriale corrispondano idonei strumenti volti ad assicurare la partecipazione attiva nella valutazione degli interventi da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di tutela dei cittadini non autosufficienti, in armonia con i princìpi di partecipazione stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dei Ministri della solidarietà sociale e della salute, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati

 

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maggiormente rappresentative e il Forum del Terzo settore. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione, e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
      4. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dai commi 2 e 3.